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La Scia, Segnalazione Certificata inizio Attività, nasce per volontà del Legislatore(Legge 122/2010) di semplificare e rendere pià agevole l'inizio dei lavori edili necessari per la ristrutturazione e la manutenzione degli immobili: vengono eliminati i 30 gg di attesa previsti dalla Dia per effettuare i lavori dalla data di presentazione del modello precedente; la ristrutturazione può iniziare lo stesso giorno della comunicazione lasciando all'Amministrazione le verifiche in corso d'opera. Vediamo insieme alcuni passaggi:



 

 

 

Lo Scia deve essere consegnato al comune dove si trova l'immobile, ufficio o abitazione, che deve essere ristrutturato; il comune ha la possibilità di verificare la corrispondenza di quanto segnalato sul certificato e la documentazione allegata entro 60 gg dal ricevimento dello Scia pena l'impossibilità di interventi restrittivi a meno di gravi danni all'ambiente, al patrimonio artistico e alla sicurezza pubblica; il comune se attesta delle carenze può invitare il cittadino ad adeguare l'intervento come previsto dalla normativa vigente e  in caso contrario può bloccare i lavori e richiedere la rimozione degli effetti dannosi procurati dai lavori.

Limitazioni per l'applicazione della Scia sono legati a vincoli paesaggistici e ambientali e culturali e se sono in contrasto con atti imposti dalla normative europee o dalle amministrazioni nazionali

Il certificato deve essere corredato dagli elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato riguardanti le specifiche degli interventi, il Durc, documento unico di regolarità contributiva, dell'impresa nei riguardi degli impegni contrattuali e legislativi verso INPS, INAIL e Cassa Edile,  e le autocertificazioni previste dal decreto presidenziale 46 e 47 del DPR 445/2000

Ultimo aggiornamento (Domenica 01 Maggio 2011 21:02)