Chi è online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterVisitatori Oggi970
mod_vvisit_counterIeri1549
mod_vvisit_counterQuesta settimana8607
mod_vvisit_counterSettimana passata13928
mod_vvisit_counterMese passato60373

 18 visitatori online
Login
Normative Edilizia

 




 

Art. 29.
(Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni
fiscali)
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta
si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime.
In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di
ricerca di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Per il credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di
euro per l’anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l’anno 2009, a 654 milioni di euro per l’anno 2010 e
a65,4 milioni di euro per l’anno 2011. A decorrere dall’anno 2009, al fine di garantire congiuntamente
la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l’effettiva copertura finanziaria, la
fruizione del credito di imposta suddetto è regolata come segue :
a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via
telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui
al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della
predetta Agenzia; l’inoltro del formulario vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del credito
d’imposta;
b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla
Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del credito di imposta
successiva a quello di cui alla lettera a).
3. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone
rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata
ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini
della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell’esercizio in corso ovvero,
in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi
successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell’avvenuta
presentazione del formulario, l’accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi novanta
giorni l’eventuale diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l’assenso si intende
fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell’avvenuta
prenotazione.
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario,
secondo la pianificazione scelta, l’importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal
beneficio, entro l’anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre
la chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L’utilizzo del credito
d’imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l’ipotesi di incapienza,
esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel
rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell’anno di presentazione dell’istanza
e, per la residua parte, nell’anno successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo è approvato
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione
del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
6. Per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i
contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni
normative, inviano all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità
previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo
provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via
telematica, anche tramite i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di
comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura
non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a
carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione
dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
7. Nell’ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull’effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti
dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l’Agenzia delle
entrate effettua, nell’anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l’esistenza di risorse formalmente
impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del
presente comma in considerazione dell’effettivo utilizzo dei predetti crediti di imposta, le risorse
finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi
e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 – Fondi di bilancio,
sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella
misura di 286,3 milioni di euro per l’anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l’anno 2010, di 341,8
milioni di euro per l’anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l’anno 2013.
8. (Soppresso)
9. (Soppresso)
10. (Soppresso)
11. (Soppresso)
Riferimenti normativi relativi al comma 6:
Si riporta il testo vigente dei commi da 344 a 347 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria
2007):
«344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1),
tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in
tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in
W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine,
strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una
quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico
del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari
importo».
Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante
«Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della L. 23
dicembre 1996, n. 662»:
«3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si
considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei
ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di
ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a) , b) e
c) , del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati
individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze..

Ultimo aggiornamento (Martedì 10 Agosto 2010 05:02)

 
Banner