| Normative Edilizia |
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Art. 35 - Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti
all'interno degli edifici
1. Entro il 31 dicembre 2008 il ministro dello Sviluppo economico, di
concerto con il ministro per la Semplificazione normativa, emana uno o
più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agost9o 1988, n. 400,
volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposiozioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di
adempimenti per i proprietari di abitazioni a uso privato e per le
imprese;
b) la definizioni di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla
lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli
impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di
obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del ministro dello
Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è abrogato.
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Ultimo aggiornamento (Martedì 10 Agosto 2010 05:01)










