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La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è una pratica amministrativa che, nel mondo dell'edilizia, rappresenta oggi uno degli strumenti urbanistici più rilevanti.Nasce, sotto diverso nome, con la legge n.47/85 che, all'art.26 "opere interne", obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti a presentare una "relazione a firma di un professionista abilitato (es. un Ingegnere, un Architetto,Perito Edile, Dottore Agronomo o un Geometra iscritto al relativo albo professionale) [...] che asseveri le opere da compiersi [...]".

 




La D.I.A. è uno strumento estremamente potente, che serve alla Pubblica Amministrazione (in larga parte, gli uffici Tecnici dei Comuni) per compiere il ruolo di Vigilanza sull'attività edilizia che si svolge sul proprio territorio. Con una D.I.A. oggi si può ristrutturare il proprio appartamento, si possono effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile, si possono, addirittura, costruire nuovi edifici, qualora sia presente un Piano Particolareggiato.


La D.I.A. è regolamentata, oggi, nel Testo Unico dell'Edilizia, racchiuso nel D.P.R. 380/2001 che, all'art. 22 e 23 ne descrive il potere e i limiti.
Indice

Opere riconducibili a D.I.A. 
La legge (art.22 D.P.R. 380/2001) specifica che con la D.I.A. si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).

È pertanto richiesta la D.I.A. per opere di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia (così come definiti dall'art.3 del D.P.R. 380/2001).

Altre leggi sono in seguito venute ad ampliare le competenze della D.I.A., pertanto ora, grazie alla L.443/01 con tale strumento si possono realizzare anche opere di Nuova costruzione, nel caso in cui sia stato approvato un Piano particolareggiato per la lottizzazione di un'area. Questa D.I.A. con poteri ampliati è conosciuta come Super D.I.A..

In seguito, più di recente, altre leggi sono andate a potenziare ulteriormente questo provvedimento e, oggi, con la "Super D.I.A." si possono fare anche opere che prima erano di competenza del Permesso di costruire. Inoltre ciascuna Regione può, a sua discrezione, ampliare i poteri della D.I.A., come ha già fatto, per esempio, la Toscana.

La D.I.A. può essere utilizzata anche per le varianti al Permesso di Costruire che non comportino variazione di sagoma, di superficie o di volume dell'edificio.

Il meccanismo del silenzio-assenso 
La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: comunicata alla pubblica amministrazione la propria intenzione ad avviare l'attività, il soggetto, decorsi 30 giorni può darvi inizio, dandone notizia. Entro 60 giorni dalla prima comunicazione, l'amministrazione può verificare l'esistenza dei requisiti e dei presupposti di legittimità e, in caso di loro mancanza, può vietare al soggetto di continuare la sua attività e di rimuoverne gli effetti.

Abusi edilizi 
Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:

1. eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe un'autorizzazione diversa dalla D.I.A.
2. eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella D.I.A.
3. eseguendo opere senza richiedere la D.I.A. per le quali sarebbe richiesta.

La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico). Se si è nel terzo caso, una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore ad € 516,00 e non superiore a 5.164,00 €, le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.

Iter burocratico 
Si presenta all'Ufficio Tecnico del Comune a firma di un Tecnico abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori. In questo modo, la P.A. scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato, che, in tal senso, prende le difese dell'Amministrazione stessa e delle sue leggi. Pertanto la Parcella Professionale richiesta dal tecnico è adeguata alle responsabilità che si assume. Una volta presentata, la D.I.A. si ritiene approvata, come detto, dopo 30 giorni dalla data di presentazione (fa fede la data di protocollo dell'Ufficio Tecnico), e si possono effettuare le opere edilizie. Se si scoprono, in seguito, difformità delle opere rispetto alla normativa in vigore al tempo dei lavori la Regione può (entro 10 anni dalla data di presentazione della D.I.A.) ordinare che sia ripristinato lo stato dei luoghi antecedente all'esecuzione dei lavori, il tutto a carico del proprietario che ha eseguito le opere abusivamente, anche se ha presentato regolare D.I.A.. Naturalmente, in questo caso viene chiamato in causa il Tecnico firmatario del provvedimento.

Interventi su edifici vincolati 
Per opere effettuate su edifici vincolati dai beni architettonici o artistici ai sensi del d.lgs.42/2004, è necessario allegare alla D.I.A. il Nulla osta della Soprintendenza ai Beni culturali.

La D.I.A. e il fascicolo di fabbricato 
Nel breve periodo di uso del fascicolo di fabbricato, gli uffici tecnici lo richiedevano prima di accettare una D.I.A. Ciò era giustificato dal fatto che, se un edificio avesse presentato problemi strutturali, i lavori necessari al consolidamento statico avrebbero potuto entrare in conflitto con i lavori da eseguirsi in un appartamento o sulla facciata.

La D.I.A. nel caso di lesioni strutturali 
Quando compaiono lesioni strutturali che possono compromettere la statica dell'edificio è spesso necessario agire in fretta, possibilmente senza aspettare i 30 giorni del silenzio-assenso. In tali casi è necessario far intervenire i vigili del fuoco, che rappresentano l'ente garante della statica degli edifici e, quindi, dell'incolumità dei cittadini che vi abitano o lavorano, per produrre una perizia (che viene redatta sul posto, dopo un esame, anche sommario, del danno) che, allegata alla D.I.A., consente di eseguire i lavori immediatamente, per somma urgenza. Alla visita dei Vigili deve però seguire un progetto di intervento, corredato dei disegni e dei calcoli statici relativi alle opere da compiersi: tale documentazione deve comunque essere allegata alla D.I.A. prima di cominciare i lavori. Se si devono fare anche altri lavori nei locali in cui compare la lesione si possono allegare alla stessa D.I.A. delle opere strutturali, ma tali opere sono sempre e comunque soggette ai 30gg. di silenzio-assenso. I Vigili del Fuoco, nel loro intervento, potrebbero però stabilire che la statica del fabbricato è troppo compromessa, e revocarne l'abitabilità. Da quel momento il fabbricato deve essere sgomberato e messo in sicurezza, e vengono bloccate tutte le operazioni sulla struttura se non approvate dai Vigili stessi. In casi estremi, potrebbe anche essere ordinata la demolizione dell'intero fabbricato (a questo punto, però, nasce la questione legale su chi ricade l'onere della demolizione). Le lesioni strutturali non vanno mai sottovalutate e, qualora compaiano, vanno sempre sottoposte al parere di un tecnico qualificato, possibilmente non legato alle aziende edili, che faccia delle misurazioni specifiche e rediga una perizia sulla staticità dell'edificio..

Ultimo aggiornamento (Lunedì 28 Marzo 2011 20:40)