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Il Decreto Legislativo 40 del 25 marzo 2010, definito decreto incentivi, elimina la presentazione della denuncia inizio attività o dia per alcuni lavori di piccola attività edilizia salvo diverse disposizioni più restrittive emanate da regolamenti comunali: altri limiti sono previsti all'interno del decreto, che pubblichiamo riportando l'articolo concernente l'attività edilizia:

 

 


Attivita' edilizia libera
1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Salvo piu'
restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e
comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica
nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le
parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero
delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;
c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
d) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al
centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di
accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori
delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo
delle aree pertinenziali degli edifici.
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di
prevenzione incendi per le attivita' di cui al comma 1, il
certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con
l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine previsto dal
primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e'
ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere
b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica,
comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni
eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e,
limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati
identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la
realizzazione dei lavori.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 20 Aprile 2011 21:02)